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Agevolazioni alle imprese

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Il credito d’imposta disciplinato dall’art . 3 del DL 145/2013, oggetto di recente riforma, vede l’introduzione di importanti novità a cui le imprese potranno ricorrere per incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

La rimodulazione di questo beneficio è una delle principali leve strategiche degli obiettivi del Piano nazionale “Industrie 4.0”.

assunzioni

Misura dell’aiuto:  unica percentuale di agevolazione pari al 50% della spesa ammissibile (la percentuale si applica alle spese incrementali eccedenti la media delle spese effettuale nei ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015).

Soggetti beneficiari: tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni non residenti nel territorio dello Stato.

Oggetto dell’agevolazione: Ricerca fondamentale; Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale.

Operatività: fino al 31 dicembre 2020 (prima 31.12.2019).

Limite massimo di credito d’imposta: importo massimo annuale pari a 20 milioni di euro per ogni beneficiario (prima 5 milioni di euro).

Spese ammissibili: 

  • Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di attrezzature e strumenti di laboratorio con costo unitario al netto dell’iva non inferiore ad euro 2.000;
  • Spese per contratti di ricerca con terzi c.d. extra muros con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative (ex DL 179/2012);
  • Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Utilizzo del bonus “R&S”: indicazione del credito d’imposta nel quadro RU nel modello della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in gli investimenti agevolati sono realizzati.

Credito da utilizzarsi unicamente in compensazione attraverso modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (ex art. 17 D.lgs n. 241/1997).